Bonus pubblicità

Bonus pubblicità 2023

Bonus pubblicità

Bonus pubblicità: fino al 31 marzo le imprese, quindi anche quelle che lavorano in campo edilizio, che investono per promuoversi sul web possono prenotare il credito di imposta del 75%.

Ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Bonus Pubblicità: cosa si intende

Il bonus pubblicità consiste in un credito di imposta ‘riservato ad imprese, professionisti ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione’.

Tale agevolazione è ammessa per l’acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici anche online, registrati presso il Tribunale o presso il ROC e dotati del Direttore responsabile.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e può essere usato solo in compensazione, attraverso il modello F24.

Iter e scadenze

Fino al 31 marzo 2023 imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, destinatari dell’agevolazione, che hanno effettuato o intendono effettuare nel 2023, investimenti pubblicitari incrementali, possono presentare la ‘Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta’, un documento che  riporta i dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente e i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nel 2023.

La comunicazione va inoltrata in via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, tramite il servizio on line messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Dopo la ricezione di tutte le richieste, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri definirà l’entità del credito effettivamente fruibile da ogni richiedente, tenendo in considerazione il tetto di spesa di 30 milioni di euro fissato per il 2023.

La dichiarazione definitiva relativa agli investimenti effettuati nel 2023 andrà presentata dal 1° al 31 gennaio 2024.

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